CODICE DI CONDOTTA
DELL’AVVENTORE
Codice di Condotta dell’Avventore è regolato dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2025 pubbliccato sulla
Gazzetta Ufficiale n.20 del 25/01/2025
in particolare:
a.) l’impegno a non introdurre armi proprie e, laddove non vi sia un
giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la
disciplina sulle armi;
b.) il divieto di utilizzare all’interno del locale strumenti in grado di
nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;
c.) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
d.) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non
siano state somministrate all’interno del medesimo locale;
e.) l’impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a
danneggiare i dispositivi anticendi e, più in generale, gli arredi e le
suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
f.) l’obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle
uscite di sicurezza;
g.) l’impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del
locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in
vetro, delle consumazioni, e altri rifuiti in genere;
h.) l’impegno a evitare comportamenti molesti o che possano
disturbare la quiete pubblica